DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 27 luglio 2006
Approvazione del «Regolamento del Senato della Repubblica
sul trattamento dei dati personali».
(Deliberazione n. 19/2006).
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22-09-2006)
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visto l’art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;
Considerata la necessita’ di introdurre nell’ordinamento del Senato specifica normativa volta a precisare, in armonia con i principi posti dalla normativa comunitaria e nazionale, le modalita’ del trattamento, della diffusione e della comunicazione dei dati personali;
Vista la relazione dell’Amministrazione;
Delibera:
E’ approvato il testo, allegato alla presente deliberazione, del «Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali».
Art. 1.
Normativa applicabile
- L’Amministrazione del Senato procede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali in armonia con i principi desumibili dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Costituisce trattamento, ai sensi del presente regolamento, il trattamento dei dati personali, anche sensibili, contenuti negli atti direttamente finalizzati all’attivita’ amministrativa del Senato.
- Sono esclusi dall’applicazione della presente normativa gli atti riferibili all’esercizio di funzioni e prerogative parlamentari.
Sulla riferibilita’ dell’atto all’esercizio di dette funzioni e prerogative decide il Consiglio di Presidenza del Senato. - Ove non espressamente disciplinato dalle fonti normative del Senato, il trattamento dei dati personali e’ effettuato secondo i principi posti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e in particolare dagli articoli da 1 a 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto applicabili all’ordinamento del Senato.
Art. 2.
Ambito del trattamento dei dati
- L’Amministrazione del Senato procede, nei limiti delle disposizioni di cui al presente regolamento, al trattamento dei dati personali attinenti:
- a) ai Senatori in carica o cessati dal mandato, e ai loro familiari;
- b) ai dipendenti in servizio o in quiescenza e ai loro familiari;
- c) ai soggetti che partecipano a procedure di reclutamento o, comunque, di selezione del personale, indette dall’Amministrazione;
- d) ai soggetti che effettuano nei confronti dell’Amministrazione prestazioni di lavoro dipendente, prestazioni coordinate e continuative ovvero occasionali, nonche’ ai dipendenti di soggetti che forniscono prestazioni o servizi all’Amministrazione;
- e) ai soggetti che, anche in forma associata, instaurino in qualsiasi altra forma rapporti con l’Amministrazione del Senato.
Art. 3.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
- Titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi dei Servizi e degli Uffici e’ l’Amministrazione del Senato.
- Responsabile del trattamento dei dati contenuti negli archivi e’ il Direttore del rispettivo Servizio o il Capo dell’Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale, per quanto di sua competenza.
- Il Segretario generale del Senato, con propria determinazione, puo’ designare per singoli trattamenti un responsabile diverso dai soggetti di cui al comma 2.
- Il responsabile del trattamento dei dati nomina gli incaricati del trattamento.
Art. 4.
Adozione delle misure organizzative e per la sicurezza
- Il Segretario generale, sulla base delle indicazioni espresse dai responsabili del trattamento dei dati di cui all’art. 3, riuniti in apposita conferenza, con propria determinazione:
- a) adotta le misure organizzative per le operazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento alle misure minime di sicurezza relative ai trattamenti stessi;
- b) fornisce direttive sul coordinamento delle misure di sicurezza con le determinazioni organizzative di ordine generale, relative al trattamento di ogni tipologia di dati.
Art. 5.
Diritti dell’interessato
- Ogni soggetto, i cui dati personali siano trattati dall’Amministrazione del Senato, ha il diritto di ottenere, in tempi congrui:
- a) la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati; la comunicazione in forma intellegibile dei dati medesimi, della loro origine, della logica e delle finalita’ del trattamento, e dei soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della presente normativa;
- c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
- d) l’attestazione se operazioni di trattamento di dati che lo riguardano siano state portate a conoscenza di terzi.
- Con istanza motivata l’interessato puo’, per motivi legittimi, richiedere che non siano trattati i dati sensibili che lo riguardano.
Art. 6.
Trattamenti sottoposti a regime speciale
- Il Presidente del Senato, informandone il Consiglio di Presidenza, individua eventuali tipologie di dati personali rispetto
ai quali, per ragioni attinenti alla sicurezza, non possono esercitarsi o possono esercitarsi in maniera limitata i diritti di cui all’art. 5.
Art. 7.
Ricorsi
- I ricorsi contro gli atti dell’Amministrazione relativi alla materia in oggetto sono decisi dagli Organi d’autodichia del Senato, secondo la procedura fissata dalla vigente disciplina di detti organi.