Statuto

Articolo 1

E’ costituita l’associazione socioculturale “Associazione Avvocati Lavoristi” a base democratica e senza fini di lucro.

L’associazione ha sede provvisoria in Bisceglie alla via Pasubio 24; la sede potrà essere modificata all’atto dell’accreditamento dell’Associazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

L’associazione è apolitica ed apartitica ed ispirata ai principi democratici associativi. Possono essere apportate modifiche al presente statuto all’unanimità del Consiglio Direttivo.

            Articolo 2

Scopi dell’associazione sono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

  1. Promuovere iniziative volte a favorire il migliore funzionamento degli uffici giudiziari attraverso il dialogo e confronto con tutte le parti protagoniste dell’amministrazione della Giustizia, e nel rispetto delle norme e dei principi di diritto;
  2. Promuovere eventi, manifestazioni, corsi e seminari di studi, che contribuiscano alla formazione professionale, culturale e sociale di tutti gli iscritti;
  3. Promuovere eventi socio culturali a qualsiasi titolo legati al mondo della giustizia e della sua amministrazione, per collaborare fattivamente alla crescita sociale, culturale e civile del nostro territorio;
  4. Favorire la pubblicazione di scritti giuridici, riviste, monografie e contenuti anche attraverso la collaborazione con enti e società esterne;
  5. Diffondere nell’ambito locale lo sviluppo e l’interesse per la cultura e per la formazione giuridica avvalendosi anche della collaborazione di altre associazioni aventi scopi analoghi, attraverso la promozione di convegni, conferenze, seminari, corsi di studio, concorsi , progetti nazionali ed internazionali, raccolte e sottoscrizioni, a tali fini inidirizzati;
  6. promuovere la composizione delle controversie di ogni tipo e natura, ad esempio attraverso la mediazione familiare, civile e commerciale , l’arbitrato , la negoziazione assistita e la mediazione contrattuale

Per il perseguimento dei suddetti scopi, è compito del Presidente dell’associazione sottoscrivere intese e protocolli con altre associazioni, con le quali organizzare congiuntamente eventi, manifestazioni, corsi, e ogni altra iniziativa utile a rendere concreti i progetti e gli obiettivi dell’associazione.

Articolo 3

La durata dell’associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell’assemblea dei soci secondo quanto previsto all’articolo 15. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

L’associazione è costituita da un numero illimitato di soci. Le condizioni per la loro ammissione sono stabilite dal presente statuto.

 

 

Articolo 5

Per essere ammesso all’associazione, l’aspirante socio dovrà presentare domanda al Consiglio direttivo che potrà accoglierla con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti il Consiglio.  Ove il Consiglio non deliberi entro 30 giorni il socio si intenderà automaticamente ammesso.

Possono richiedere l’ammissione a socio dell’associazione, tutti gli avvocati dei Fori afferenti la Corte d’Appello di Bari, nonché i praticanti degli stessi fori; questi ultimi potranno partecipare alla vita ed agli eventi associativi pur non potendo esercitare il diritto di voto in assemblea per le cariche elettive.

Articolo 6

Il socio che intende dimettersi dall’associazione è tenuto a darne comunicazione per iscritto al Consiglio direttivo.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde oltre che per il caso previsto nel precedente articolo, anche per radiazione che venga pronunziata nei confronti del socio che con la sua condotta pregiudica il buon andamento dell’associazione. Sulla perdita della qualità di socio delibera il consiglio direttivo con maggioranza qualificata che rappresenti almeno i 2/3 dei voti, e la decisione è inappellabile. Il socio radiato o che si dimette dall’associazione perde la propria quota sociale – ove la stessa abbia un valore.

Articolo 8

Gli organi dell’Associazione sono :

  1. l’assemblea dei soci;        B)Il consiglio direttivo;        C) La Presidenza

Articolo 9

L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi le direttive generali dell’associazione e sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo in numero di sette; in seno al consiglio Direttivo, viene eletto il Presidente. La votazione per la nomina del Consiglio Direttivo si svolge a scrutinio segreto; tutte le altre votazioni vengono fatte in forma palese, salvo diversa determinazione dell’assemblea. Tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente può nominare uno o due vice, un tesoriere ed un segretario, con parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Inoltre su proposta del Presidente, possono essere assegnate deleghe di incarichi specifici ai singoli membri del Consiglio Direttivo.

Ove l’associazione raggiunga il numero dei 50 iscritti, la composizione del Consiglio Direttivo viene aumentata di due ulteriori unità, nominate direttamente dallo stesso direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre associati dalle riconosciute qualità morali; il Consiglio Direttivo ne determina scopo e funzionamento.

Articolo 10

Hanno diritto di intervento e voto in assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale – ove prevista  – e che non abbiano subito provvedimenti dal Consiglio direttivo.

All’interno dell’assemblea è possibile intervenire per delega, eccetto per le votazioni a scrutinio segreto. Ogni associato può rappresentare con delega solo un altro associato.

 

Articolo 11

L’assemblea è presieduta dal Presidente, o dal suo vice, o dal membro più anziano. Delle riunioni d’assemblea si redige verbale sottoscritto.

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, eletto dall’assemblea dei soci, e composto da sette membri incluso il Presidente che lo presiede.

Articolo 12

Tutte le cariche sono gratuite, compreso quella di Presidente e gli incarichi direttivi.

Al Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e dura in carica per due anni (con mandato rinnovabile una sola volta) compete la firma sociale e la rappresentanza dell’associazione.

Articolo 13

Eventuali modifiche al presente statuto devono essere approvate da almeno 2/3 dei soci votanti in assemblea.

Articolo 14

Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile, previste agli artt. 36 e ss. ; in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Trani.

Articolo 15

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato con voto favorevole di almeno l’80% dei soci aventi diritto di voto. La stessa assemblea provvede, contemporaneamente alla nomina di un comitato di liquidazione di almeno 3 soci.

Trani, 03 gennaio 2023