Il comma 783 dell’art.1 della cd. legge di stabilità 2015 (n.208) ha aggiunto il comma 3-bis all’art.83 del DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia – Parte III dedicata alla disciplina del Patrocinio a spese dello Stato), prevedendo che “il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta“.
Conseguentemente si invitano i difensori delle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio a depositare tempestivamente l’istanza di liquidazione dei propri compensi, prima dell’udienza in cui si prevede la definizione del procedimento (oppure, al massimo, in udienza), così da consentire al Giudice adito di emettere prontamente il decreto di liquidazione, conseguendo tutti una maggiore efficienza e rapidità nella definizione della pratica.
All’uopo pubblichiamo di seguito un invito rivolto in tal senso da parte della Corte d’Appello di Bari, Sezione minorile e di famiglia.
Trani, lì 4.3.2016