In data 30/09/02014 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal Presidente del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo presso il Tribunale il Protocollo sul Processo Civile Telematico.
Il Protocollo è stato il frutto del lavoro svolto da un Tavolo Tecnico composto da delegati del Consiglio dell’Ordine, della Magistratura e delle Cancellerie, con la partecipazione spontanea di un collega.
Il risultato del lavoro svolto è la manifestazione concreta delle sinergie tra Soggetti della Giurisdizione ed il cui obiettivo è quello di eliminare, il più possibile, elementi di incertezza.
L’obiettivo raggiunto rappresenta un altro tassello importante delle iniziative del Consiglio a favore della categoria e doverosi i ringraziamenti per tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di tale obiettivo.
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PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Premessa
Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (pubblicato in G.U. 24.6.2014 n.144), convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, ha sancito in via definitiva l’avvio del processo civile telematico.
In particolare, l’art. 44 del D.L. (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) è intervenuto sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico (D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 221/2012); il deposito telematico degli atti diversi da quelli introduttivi, per i processi di competenza del Tribunale ordinario, è così disciplinato:
a) è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 per il procedimento per decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 [1], con obbligo di emissione telematica del relativo decreto da parte del Magistrato;
b) è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 per tutti i procedimenti civili iniziati a partire da tale data;
c) è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 per tutti i procedimenti civili già pendenti [2] al 30 giugno 2014.
Con successivi decreti, il Ministro della Giustizia, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, potrà individuare i Tribunali nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.
Appare però ineludibile l’esigenza di stabilire prassi e regole condivise per l’uso delle nuove tecnologie applicate al processo civile presso l’Ufficio Giudiziario, al fine di evitare, per quanto possibile, problemi e difficoltà operative nella gestione del processo civile telematico, nonché di migliorare il servizio e di ovviare ad errori ricorrenti.
A tal fine, il tavolo tecnico istituito presso il Tribunale di Trani e composto dagli Avvocati delegati dal C.O.A. di Trani, dai Magistrati delegati dalla Presidenza del Tribunale, dal Dirigente Amministrativo e dai Direttori Amministrativi preposti alle Cancellerie Civili, all’esito del partecipato confronto delle rispettive esigenze, all’unanimità ha approvato il seguente protocollo:
Articolo 1
Atti da depositare obbligatoriamente in forma telematica per i procedimenti iscritti a ruolo dal 30.06.2014
(ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 bis della legge n. 221/2012, come modificato dal D.L. n.90/2014, e del decreto dirigenziale DGSIA del 03.10.2013, emesso ex art. 35 del D.M. n. 44/2011)
La diversa modulazione della decorrenza dell’obbligatorietà (unita alla possibilità di deposito degli atti in tutti i Tribunali), consente di ritenere, alla stregua di quanto disposto dall’art. 16 bis comma quarto del D.L. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, che, per i procedimenti iscritti dopo il 30 giugno 2014, sono da considerarsi obbligatori i depositi telematici dei seguenti atti:
– ricorsi per decreto ingiuntivo;
– memorie endoprocedimentali autorizzate dal Giudice;
– memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
– elaborati dei CTU e dei CTP (questi ultimi depositati telematicamente dal difensore, sottoscritti dal CTP ed asseverati dall’avvocato);
– comparse conclusionali;
– memorie di replica;
– note spese;
– istanze di liquidazione dei compensi per le parti ammesse al gratuito patrocinio, laddove depositate in corso di giudizio;
– ricorsi per cautelari in corso di causa (artt. 670 c.p.c., 671 c.p.c., 703 c.p.c., 700 c.p.c. , 709 quarto comma c.p.c., 1171 c.c., 1172 c.c., ATP in corso di causa);
– tutti gli atti di parte e degli ausiliari del giudice delle procedure esecutive immobiliari;
– in relazione alle procedure concorsuali, tutti gli atti del Curatore, del Commissario giudiziale, del Liquidatore, del Commissario Liquidatore e Straordinario.
Articolo 2
Atti da depositare facoltativamente in forma telematica per i procedimenti iscritti a ruolo a far data dal 30.06.2014
Restano esclusi dal deposito obbligatorio decorrente dal 30 giugno 2014 e sono da ritenersi, pertanto, facoltativi:
– il foglio di precisazione delle conclusioni;
– l’istanza di correzione dell’errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c..
Articolo 3
Atti che è possibile depositare in forma telematica presso il Tribunale di Trani per i procedimenti pendenti al 30.06.2014
1. Con decreto ex art. 35 comma 1, del DM 21.2.2.011 n. 44, emanato in data 3.10.2013, il Tribunale di Trani è stato abilitato all’attivazione e alla trasmissione, a decorrere dal 15.10.2013, altresì, dei seguenti atti, rispetto ai quali è da ritenersi facoltativo il deposito telematico:
Nei procedimenti ordinari:
– comparsa di risposta;
– comparsa di intervento;
– comparsa conclusionale e memoria di replica;
– elaborati del CTU;
– memorie autorizzate dal Giudice;
– memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.;
– ricorsi cautelari in corso di causa.
Nelle procedure fallimentari:
atti del Curatore fallimentare (ad es. accettazione incarico; inventario; elenco creditori; elenco insinuazioni; progetto di stato passivo; stato passivo esecutivo; relazione iniziale ex art. 33, comma primo, l.f.; relazioni semestrali ex art. 33, comma quinto, l.f.; cd. pre-relazione; rendiconto; riparti parziali e finale; perizia immobiliare).
Nei procedimenti di esecuzione immobiliare:
– Atti di intervento nelle procedure esecutive immobiliari nonché tutti gli atti endoprocedimentali.
Nei procedimenti in materia di contenzioso del lavoro:
– memoria di costituzione del resistente;
– memorie autorizzate dal Giudice;
– atti endoprocedimentali dei difensori e degli ausiliari nominati dal Giudice.
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione, purchè depositati dai soggetti autorizzati ed iscritti al Re.G.Ind.E.:
– comparsa di risposta o di intervento;
– istanze, rendiconti e relazioni diretti al Giudice tutelare.
Articolo 4
Atti che non è possibile depositare telematicamente
1. Sono sprovvisti di valore legale:
Nei procedimenti ordinari:
– atti introduttivi (con citazione o ricorso), comprese le opposizioni a decreto ingiuntivo ed i ricorsi ex art. 447 bis e ss. c.p.c.;
– ricorsi cautelari ante causam;
– reclami;
– ricorsi ex art. 702 bis c.p.c.;
– procedimenti di convalida di sfratto per morosità o finita locazione, compresa la eventuale richiesta di decreto ingiuntivo;
– ATP e CTU preventive ex art.696–bis c.p.c.
Nelle procedure fallimentari:
– istanze di fallimento, di concordato preventivo ed amministrazione straordinaria;
– atti dei soggetti diversi dal Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore, Commissario Liquidatore e Straordinario.
Nei procedimenti di esecuzione immobiliare:
– pignoramenti;
– opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi ( art. 615 – 617 – 618 bis – 619 – 620 c.p.c.);
– ricorsi ex art 612 c.p.c.;
– atti introduttivi del giudizio di divisione ex art 600 c.p.c.;
– istanze ex art 624 bis c.p.c..
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Nei procedimenti in materia di contenzioso del lavoro:
– ricorsi introduttivi;
– ricorsi ex Legge Fornero ed eventuale fase di opposizione;
– ricorsi ex art. 445 bis cp.c. e ricorsi introduttivi a seguito della dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU;
– ricorsi ex art. 28 Statuto Lavoratori e opposizioni al decreto ex art.28 S.L.;
– ricorsi cautelari ante causam.
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione:
– gli atti e le istanze formulate dalle parti private in proprio;
– ricorsi per interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, nonché i ricorsi in materie di competenza del Giudice Tutelare e/o del Tribunale in materia di autorizzazioni verso soggetti minori, interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno.
2. Nell’ipotesi in cui il Difensore decida ugualmente di depositare telematicamente uno degli atti suindicati, in assenza della predetta abilitazione al valore legale, fermo restando che non spetta alla Cancelleria la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi inviati dalle parti, va precisato che tali atti, sino a quando l’Ufficio Giudiziario non otterrà il relativo decreto di abilitazione al valore legale, ex art. 35 comma 1, del DM 21.2.2.011 n. 44, verranno dichiarati inammissibili con provvedimento del Giudice adito.
Articolo 5
Modalità comportamentali nelle ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa
Nell’ipotesi in cui venga depositato un ricorso cautelare in corso di causa, al fine di evitare che il difensore della controparte già costituita possa avere cognizione dell’iniziativa prima ancora dell’esame dell’istanza da parte del Giudice designato e della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ovvero dell’eventuale emissione del provvedimento inaudita altera parte, la Cancelleria provvederà ad escludere la parte resistente dalla comunicazione via p.e.c. del deposito del ricorso cautelare e dell’eventuale provvedimento del Giudice emesso inaudita altera parte; la comunicazione di tale evento verrà effettuata soltanto nei confronti del ricorrente, fermo restando il necessario deposito nel fascicolo informatico del ricorso e del provvedimento del Giudice.
Identiche modalità varranno per la proposizione di reclamo avverso provvedimento cautelare.
Articolo 6
Formato degli atti da depositare in forma telematica
1. Possono essere depositati tutti gli atti e documenti nei formati previsti dal provvedimento del Ministero Giustizia del 16 aprile 2014, realizzati, quanto alle copie informatiche, anche attraverso la scansione dei documenti cartacei.
Per i documenti informatici [3] di testo, cioè i documenti creati direttamente in forma elettronica attraverso un programma di scrittura e/o elaborazione testi (ad es. Word, Works, Openoffice, ecc.), ivi compresi quelli ammissibili in formato testo ( .txt – .rtf ), si ravvisa l’opportunità di invio in formato pdf nativo [4], risultante dalla conversione in tale formato del documento ( file ) creato con il programma di elaborazione testi e privo di elementi attivi [5].
2. Il file deve essere denominato senza spazi e in minuscolo.
Il nome del file elaborato ed inviato non deve contenere caratteri speciali (ad es.: lettere accentate, apostrofi, altri simboli: ! “1£$%&/0 = ?); i documenti allegati possono essere numerati con numerazione progressiva e coincidente con quella indicata nell’atto principale, quindi vanno nominati con indicazione della numerazione e con descrizione sommaria.
3. La procura alle liti può essere predisposta ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.p.c., secondo due diverse tipologie:
a) come documento informatico, cioè con documento creato e sottoscritto direttamente dal cliente con propria firma digitale;
ovvero, molto più comunemente
b) come copia informatica, cioè con riproduzione informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e, dopo apposita scansione, “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell’avvocato [6].
La procura alle liti rilasciata su file separato deve contenere i dati che consentano l’identificazione delle parti, dell’Ufficio Giudiziario e del procedimento cui si riferisce.
Articolo 7
Firma e deposito degli atti in forma telematica
1. Il documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente, con appositi programmi forniti unitamente al kit di firma digitale (smart card/ token crittografico USB) [7].
2. Gli atti da sottoscrivere obbligatoriamente con firma digitale sono:
– i documenti creati direttamente dagli Avvocati in forma elettronica;
– la procura alle liti (ove allegata);
– la nota di iscrizione a ruolo (ove prevista);
– la scansione della ricevuta di versamento del contributo unificato e/o altri bolli (ove allegata);
– il file “[DatiAtto].xml”, vale a dire il file “indice e riepilogo” che il software redattore crea automaticamente al momento dell’invio della busta;
– la nota spese (ove allegata);
– i documenti allegati dei quali l’avvocato conserva l’originale.
3. I documenti e gli allegati devono essere depositati telematicamente presso il Tribunale di competenza, con appositi software denominati genericamente imbustatori e/o redattori e per il tramite del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (che costituisce un obbligo [8], sanzionabile, per gli avvocati) [9].
4 Nell’ipotesi in cui la dimensione dei documenti e dell’atto da inviare telematicamente sia superiore a 30 Mb, come previsto dalle vigenti Regole Tecniche l’avvocato provvederà con le seguenti modalità [10]:
Nel caso di atti introduttivi:
a) L’avvocato esegue un deposito con atto introduttivo più allegati fino a 30 Mb e l’allegazione degli atti necessari per l’iscrizione a ruolo (nota di iscrizione, atto principale, procura alle liti e pagamento).
b) Il cancelliere iscrive a ruolo, anche se gli allegati non sono tutti presenti.
c) L’avvocato attende che gli venga comunicato il numero di ruolo e tempestivamente esegue deposito con
a. dati atto = ”produzioneDocumentiRichiesti”
b. atto principale = nota integrativa di deposito con specificazione che si tratta di integrazione all’iscrizione a ruolo
c. tutti gli allegati che integrano il primo deposito (oppure quello precedente)
d) Il cancelliere accetta il secondo deposito con evento “deposito atto non codificato”; il fascicolo deve essere almeno nello stato “assegnato al Giudice”.
Atti Endoprocessuali delle parti (compresa costituzione):
a) L’avvocato esegue il deposito atto (es. memoria specifica o costituzione) ed eventuali allegati fino a 30Mb.
b) L’avvocato esegue il deposito successivo usando la stessa tipologia di memoria usata nel primo invio (nel caso di deposito memorie) oppure sempre atto di costituzione. In entrambi i casi, nella nota integrativa di deposito specifica che trattasi di integrazione o prosecuzione del contenuto dell’atto di cui al primo invio.
c) Nel caso di utilizzo di memoria generica (sia primo invio che successivi) si può usare il campo Note per indicare al cancelliere la numerazione delle integrazioni.
d) Il cancelliere accetta tutti i depositi utilizzando sempre il medesimo evento oppure utilizzando il codice “deposito non codificato” nei casi in cui il sistema non permetta lo scarico del medesimo evento più volte.
Atti del CTU
a) Il CTU esegue un primo deposito usando DepositoSemplice/Deposito Perizia e l’eventuale integrazione utilizzando l’atto DepositoSemplice/IntegrazionePerizia.
b) Il cancelliere accetta l’atto utilizzando l’evento associato al tipo di deposito.
5. Non è necessario predisporre e allegare alcun indice degli atti e documenti depositati in quanto il software redattore (o imbustatore) crea automaticamente il file con i dati dell’atto, nel formato “[DatiAtto].xml”, oltre al file dell’indice della busta, in formato “[IndiceBusta].xml”, a garanzia dell’univocità ed effettività del contenuto della busta medesima.
6. Nella redazione della busta è essenziale riportare il numero esatto di ruolo generale del procedimento al quale la trasmissione telematica si riferisce, tenendo conto dei prefissi stabiliti per i procedimenti delle ex Sezioni Distaccate soppresse (91000000 per Andria; 92000000 per Barletta, 93000000 per Canosa; 94000000 per Molfetta e 95000000 per Ruvo); in ogni caso il deposito telematico dell’atto – anche laddove il fascicolo sia ancora pendente presso le ex Sezioni distaccate soppresse (ora Articolazioni di Molfetta e Andria) – dovrà avvenire indicando esclusivamente il Tribunale di Trani quale Ufficio Giudiziario competente.
Nell’ipotesi in cui l’atto da depositare introduca un sub-procedimento, l’avvocato si limiterà ad indicare il numero del procedimento portante onde agevolare il lavoro delle cancellerie.
Nell’ipotesi in cui l’atto da depositare sia un atto successivo a quello introduttivo del sub procedimento, e sia possibile, tramite la consultazione via web del fascicolo, conoscere il suo numero, il Difensore provvederà ad indicarlo specificatamente nella busta, laddove il programma di imbustamento lo consenta; nell’ipotesi in cui il programma di imbustamento non consenta l’indicazione di un numero di sub-procedimento, il Difensore indicherà quello portante e la Cancelleria provvederà ad inserire l’atto ed i suoi allegati nel fascicolo o sub fascicolo previa correzione del numero del procedimento.
7. In conformità a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 51 D.L. 90/2014 l’atto si riterrà tempestivamente depositato se la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, che si intende prorogato al giorno successivo se la scadenza cade in giorno festivo ed al lunedì se la scadenza cade il giorno del sabato.
8. L’atto potrà essere rifiutato dal Sistema in modo automatico se pervenuto nei formati non conformi alle regole tecniche. Tuttavia, in tal caso, come pure nell’ipotesi di malfunzionamento del sistema per fatti non addebitabili al Difensore o in altri casi (come ad es. duplicazione di invio, invio di atti riferiti a procedimenti di altre cancellerie, ecc.) la Cancelleria, nei limiti delle possibilità tecniche consentite dalle procedure informatizzate, provvederà a notiziare l’Avvocato dell’avvenuto rifiuto con idonea motivazione, affinchè questi provveda al tempestivo re-invio dell’atto e dei documenti eventualmente rifiutati e l’atto, in tal caso, si riterrà tempestivamente depositato; in ogni caso, resta salva la possibilità dell’emanazione di provvedimento di rimessione in termini da parte del Giudice Istruttore.
Nell’ipotesi di temporanea indisponibilità del Dominio Giustizia alla ricezione degli atti, l’avvocato potrà depositare l’atto e i documenti nel primo giorno utile e il deposito si riterrà tempestivo.
Nell’ipotesi in cui l’atto sia inviato nel formato .pdf scansionato in luogo di quello nativo, l’atto potrà essere ritenuto non conforme alle regole tecniche, fermo restando che la valutazione circa la legittimità di tale deposito, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del Giudice.
9. Al biglietto di cancelleria deve essere allegato il testo integrale del provvedimento del Giudice, sia esso nativo digitale che cartaceo acquisito dal sistema a mezzo di scansione.
10. Con riguardo alle ATP previdenziali, i termini per esprimere il dissenso delle parti rispetto alle conclusioni del consulente, decorrono dal momento in cui la CTU viene depositata in Cancelleria e accettata telematicamente e non dal momento della comunicazione alle parti fatta dal CTU.
Art. 8
Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie.
Fermo restando che, con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere, l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal Giudice, allorquando i termini per il deposito di atti siano scaglionati (come nel caso delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. o delle comparse concusionali e repliche), in modo tale che alla scadenza di un primo termine si colleghi la decorrenza del secondo, è evidente come si ponga prioritaria l’esigenza di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti, per evitare che l’eventuale ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine possa comprimere i diritti di difesa.
Al fine, pertanto, di consentire la visibilità nel fascicolo informatico della memoria depositata telematicamente, la Cancelleria, compatibilmente con il carico dell’ufficio, accetterà l’atto tendenzialmente entro la giornata feriale successiva a quella di invio, fermo restando che per l’osservanza del termine di deposito per la parte deve valere il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore dei servizi telematici del Dominio Giustizia.
Articolo 9
Copia di cortesia
Al fine di favorire una graduale risoluzione del problema dello studio del fascicolo processuale in via telematica anziché attraverso il cartaceo, almeno nella prima fase transitoria e comunque non oltre il 1.1.2015, il Difensore, laddove il Magistrato ne abbia fatto richiesta con sollecitazione anche a verbale, in sede di udienza di prima comparizione ovvero di precisazione delle conclusioni è facultato al deposito di copia cartacea di cortesia dell’atto inviato telematicamente privo degli allegati [11].
Per le procedure concorsuali, non essendo stato previsto alcun obbligo di deposito telematico per i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale fallimentare, di norma questi continueranno ad essere ancora redatti in cartaceo; a tal fine ogni deposito telematico da parte di curatori, commissari e liquidatori dovrà preferibilmente essere accompagnato dal deposito di una copia cartacea del documento digitale (cd. “copia di cortesia”), deposito da effettuare in cancelleria entro – salvo casi eccezionali – la medesima giornata dell’invio telematico e comunque non oltre cinque giorni dopo quest’ultimo; la Cancelleria provvederà a trasmettere ai Giudici Delegati le copie cartacee solo dopo aver accertato e accettato l’invio telematico, apponendo sulla copia cartacea la dicitura “deposito telematico in data…”; i Giudici Delegati a loro volta avranno cura di scrivere di norma i propri provvedimenti a margine della prima pagina dell’istanza (proseguendo in caso di necessità sul retro della stessa prima pagina) in modo che la Cancelleria possa poi limitarsi a scansionare solo tale pagina (solo fronte o fronte-retro) per acquisirla poi telematicamente; per consentire che dalla medesima prima pagina di ciascuna istanza emerga sia il contenuto essenziale della stessa che il relativo provvedimento del giudice delegato [12].
Articolo 10
Verbalizzazione
1. È facoltà del singolo Giudice di tenere l’udienza telematica; in tale ipotesi, la verbalizzazione avverrà preferibilmente tramite modello di verbale da redigere con consolle o mag-office, in modo da assicurare, comunque, il controllo e la direzione del Giudice, tramite sintesi delle deduzioni e richieste delle parti.
In casi di particolare necessità di verbalizzazione (ad es. capitolazione di prova orale nel processo lavoro, verbale di conciliazione delle parti, e così continuando), i difensori potranno presentare deduzioni su supporto informatico (tramite chiavetta USB, tramite invio e-mail nei giorni precedenti all’udienza, ecc.) e il Giudice provvederà ad inserire le deduzioni nel verbale di udienza, assicurando alla controparte la possibilità di controdeduzioni anche brevi a verbale.
2. Il verbale depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dal Giudice costituirà il verbale originale.
3. Considerato il disposto dell’art. 16, co. 9 del DL 179/2012, conv. in legge 221/2012, qualora la documentazione allegata agli atti di parte sia di difficile lettura ovvero nel caso in cui i documenti debbano essere presentati necessariamente in originale (ad es. assegni o effetti cambiari ovvero cartelle cliniche), il Giudice autorizzerà, per ragioni specifiche, il deposito di copie cartacee di singoli atti o documenti.
4. Nelle ipotesi di redazione di verbale di conciliazione giudiziale ovvero di assegnazione di beni in sede di giudizio di divisione il relativo verbale sarà stampato e sottoscritto dalle parti private e previa sua scansione e sottoscrizione con firma digitale dal Giudice sarà acquisito al fascicolo informatico.
Articolo 11
Procedure monitorie, contributo unificato e opposizione a decreto ingiuntivo
1. I fascicoli delle procedure monitorie saranno di regola solo fascicoli informatici ma è consentita la formazione, da parte della cancelleria, di fascicolo cartaceo in cui, eventualmente, inserire stampa di comodo del ricorso telematico, oltre eventuali documenti originali che non è possibile depositare telematicamente (ad es. atti depositati con modalità non telematiche su autorizzazione del Giudice), nonché le marche relative al pagamento del contributo unificato ove non si sia proceduto al pagamento telematico [13].
2. Nel ricorso per decreto ingiuntivo fondato su titoli di credito l’avvocato dovrà depositare telematicamente una copia dei titoli attestandone la conformità agli originali in suo possesso.
Il Giudice potrà richiedere il deposito in cancelleria del titolo in originale.
3. Qualora il pagamento del contributo unificato, di marche da bollo e dei diritti di cancelleria avvenga con modalità non telematiche ( Modello F23 o marca e contributo acquistati con Lottomatica), dovrà allegarsi la copia scannerizzata dei pagamenti effettuati sottoscritta con firma digitale dall’avvocato.
Nelle ipotesi di pagamento del contributo unificato con modalità non telematiche, l’originale della marca Lottomatica o del modello F23 va depositato in Cancelleria entro la data di richiesta del rilascio delle copie conformi del decreto ingiuntivo ovvero, in caso di rigetto o di richiesta di integrazione probatoria, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del relativo provvedimento.
Il mancato deposito dell’originale della marca Lottomatica ovvero del Modello F23 potrà comportare la trasmissione della relativa segnalazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero coattivo delle somme eventualmente dovute.
4. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il Difensore del debitore ingiunto potrà visionare telematicamente il fascicolo monitorio, previa trasmissione alla cancelleria, con modalità telematiche, della “delega alla visione di atti”, con atto da qualificarsi come “istanza generica”, recante il numero e l’R.G. del decreto ingiuntivo emesso, allegando copia del titolo notificato all’ingiunto ovvero specifico mandato.
La cancelleria, dopo aver accettato il deposito della delega, specificando “delega per visione atti”, lo assocerà telematicamente alla parte delegante; in tal modo, il Difensore avrà la possibilità di visionare telematicamente i documenti, senza necessità di accedere alla cancelleria.
La consultazione è gratuita, ma la richiesta di copie di cancelleria in formato cartaceo sconterà il pagamento dei diritti di copia.
5. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il Difensore di parte opposta che intenda costituirsi con modalità telematiche provvederà a depositare, entro la prima udienza fissata per il giudizio di opposizione, la stessa documentazione allegata al ricorso per ingiunzione nonché copia del decreto ingiuntivo notificato.
6. La spedizione in forma esecutiva del decreto ingiuntivo per mancata opposizione deve essere ancora richiesta con le modalità tradizionali, esibendo in cancelleria la copia del decreto notificata.
7. I decreti ingiuntivi emessi contestualmente alla convalida di sfratto verranno emessi con modalità non telematiche.
8. Una volta predisposto dalla cancelleria del Presidente del Tribunale il turno mensile dei Giudici assegnatari dei procedimenti monitori, i decreti ingiuntivi saranno assegnati, automaticamente, sulla base del turno predisposto senza necessità di assegnazione in forma cartacea da parte del Presidente di sezione.
Articolo 12
Duplicati, copie analogiche e informatiche
Per le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici, nonché per i duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti, rilasciati dalla Cancelleria gratuitamente [14] con modalità telematiche, in caso di loro utilizzo (ad es. uso notifica) potrà essere predisposta dall’avvocato un’attestazione di conformità secondo il seguente schema: “ATTESTO ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 16-bis comma 9-bis del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall’art.52 D.L. n.90 del 24.6.2014, e dell’art. 22 comma 2 (o 23 o 23-bis [15]) del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e succ. mod., che l’atto notificato è copia telematica (o cartacea) conforme all’originale cartaceo (o telematico) da cui è stata estratta”.
Articolo 13
Auspici programmatici
Al fine di rendere effettivo l’uso delle nuove tecnologie applicate al Processo Civile si auspica:
a) che nelle aule di udienza siano configurati PC a disposizione degli avvocati per la creazione di un file delle deduzioni da inserire a verbale che potrà essere collazionato nel verbale di udienza tramite apposita chiavetta USB, ovvero connessione via cavo;
b) che in tutti i procedimenti in cui è parte il P.M., lo stesso sia accreditato nel Sistema in modo automatico quale parte del procedimento e che le comunicazioni gli vengano effettuate alla p.e.c. dell’Ufficio;
c) che la redazione dei provvedimenti da parte del Giudice avvenga preferibilmente con l’uso del software di redazione per il PCT.
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Il tavolo tecnico costituito presso il Tribunale di Trani provvederà ad aggiornare il presente protocollo, ampliandolo con il riferimento a novità legislative, miglioramenti, casi particolari e criticità che la prassi quotidiana andrà ad evidenziare.
Trani, lì 30/09/2014
Il Presidente del Tribunale
(F.to Dott. Filippo Bortone)
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani
(F.to Avv. Francesco Logrieco)
Il Dirigente Amministrativo
(F.to Dott. Giulio Bruno)
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Note:
- L’ Art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179 del 2012: «per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c., la procura così predisposta è considerata come apposta “in calce” all’atto principale che viene contestualmente depositato. Per questo, si suggerisce di redigere la procura non in termini generici ma con richiami univoci al tipo di atto e alle parti.
- Sul sito del Ministero della Giustizia http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp sono indicati, a mero titolo informativo, alcuni software gratuiti per la redazione della c.d. “busta telematica” per il deposito degli atti del procedimento civile da parte di soggetti esterni, secondo i dettami tecnici di cui al DM 44/2011 e successive modificazioni. Tuttavia è possibile reperire aliunde detti software, come quello offerto in convenzione dall’Ordine degli Avvocati di Trani in favore dei propri iscritti (cfr. Home page del sito internet istituzionale dell’Ordine) ovvero come quelli predisposti e offerti dalle principali Software House e Case Editrici che forniscono anche completi programmi gestionali di studio.
- A tal fine i curatori, i commissari e i liquidatori delle varie procedure redigeranno tutte le varie istanze corredandole già nella prima pagina di tutti dati di maggiore utilità informativa, come: numero progressivo dell’istanza, numero di RG del procedimento concorsuale, nome del procedimento concorsuale, nome del giudice delegato, nome del curatore, tipo di procedura (vecchio/nuovo rito), se è stato o meno costituito il comitato dei creditori (“CDC costituito/non costituito”), oggetto dell’istanza e conclusioni contenenti le richieste specifiche, indicando solo dopo le ragioni che le giustificano (ad esempio: “Il sottoscritto curatore CHIEDE l’autorizzazione a … per i seguenti motivi…”); è consigliabile la redazione dell’istanza nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 decreto ministero Finanze del 17/03/1997 ( in G. U. n. 69 del 24/03/1997) quanto ai margini dell’atto che consentono di lasciare adeguato spazio libero sul margine destro della pagina per il provvedimento che sarà redatto dal giudice delegato;