Parere riguardante la comunicazione dell’applicazione della Legge Finanziaria in ordine alla gestione dei procedimenti civili
ai sensi dell’art. 37 D.L. n. 98 del 06/07/2011
Occorre premettere che l’esecuzione del programma per lo smaltimento dell’arretrato civile di cui all’art. 37 comma 2 legge 111/11 presuppone la conoscenza dei flussi processuali, delle sopravvenienze, della stratificazione del ruolo civile e dei carichi di lavoro dei magistrati addetti alla sezione centrale ed alle sezioni distaccate, nonché del numero del personale addetto ai singoli uffici.
Senza la preventiva analisi dei suindicati dati statistici l’elaborazione di qualsiasi programma avalla l’illusione di un Legislatore incapace di affrontare la crisi della giustizia civile con iniziative veramente significative ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati: riforma organica della giustizia, aumento dei magistrati e del personale amministrativo, investimenti nei settori della digitalizzazione, informatizzazione e processo telematico.
Le perplessità manifestate trovano riscontro nell’art. 37 , comma 3 del D.L. 6/7/2011 n. 98, laddove è prescritto che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, il programma viene adottato “anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. B)”.
Di contro, l’Ordine forense approva la scelta legislativa di prevedere che il programma deve essere elaborato “sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell’ordine degli avvocati”.
Ciò premesso, all’esito dell’adunanza consiliare in data odierna, il C.O.A di Trani formula le seguenti osservazioni al programma trasmesso il 3/8/2011, che è stato redatto all’esito della riunione convocata con lettera trasmessa 29 luglio 2011 e tenutasi martedì 2 agosto 2011.
Invero, il programma redatto non appare idoneo a raggiungere nessuno degli obiettivi previsti dall’art. 37 comma 1 del suindicato decreto legge, perché sarebbe stato opportuno innanzitutto prevedere la ridistribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati addetti alla sede centrale e quelli addetti alle sezioni distaccate. Da molti anni i magistrati addetti alle sezioni distaccate contestano, giustamente, la non corretta distribuzione dei carichi di lavoro che li vede sensibilmente penalizzati rispetto ai magistrati assegnati alla sede centrale.
In considerazione della cronicizzazione della gestione dei procedimenti in alcune sezioni distaccate, che soprattutto negli ultimi è stata fortemente contestata da numerose associazioni forensi territoriali, appare ancora più attuale quanto il C.O.A. aveva segnalato in sede di approvazione delle tabelle per il triennio 2009/2011 al fine di raggiungere una equilibrata riorganizzazione e ridistribuzione delle competenze tra i vari Uffici. In particolare, era stata segnalata l’opportunità di attribuire alla sede centrale gruppi omogenei di procedimenti: a)cause di appello avverso le sentenze del giudice di pace; b) cause in materia di diritto bancario; c)esecuzioni mobiliari presso il terzo debitore.
L’attuazione di qualsiasi programma presuppone, altresì, la riorganizzazione degli uffici attraverso una capillare ridistribuzione del personale in base alle effettive esigenze dei singoli uffici. Gli obiettivi non potranno essere raggiunti se uffici strategici per l’esazione dei crediti e, quindi per il concreto sviluppo economico del Paese attraverso la incentivazione degli investimenti stranieri –che attualmente preferiscono altre aree geografiche-, continuano a registrare ritardi insostenibili ed ingiustificati (vedi la situazione della cancelleria tranese delle esecuzioni mobiliari; la durata dei procedimenti esecutivi mobiliari nel circondario, ecc).
Si registra la scarsa applicazione dell’art. 281 sexies cpc (decisone a seguito di trattazione orale), che costituisce uno strumento idoneo a ridurre notevolmente la durata dei procedimenti, come è dimostrato dall’esperienza di alcune sezioni distaccate.
Nel parere definitivo espresso in sede di elaborazione delle tabelle triennali il COA aveva segnalato la necessità di assicurare agli affari riguardanti la volontaria giurisdizione, lo stato e la capacità delle persone ed il diritto di famiglia una corsia preferenziale per contenere i tempi di definizione dei procedimenti. Si condivide, pertanto, la priorità assegnata alle cause in materia di famiglia ed alimenti.
Si condivide la decisione di assegnare una priorità nella trattazione e nella definizione degli affari in materia di locazione, così come appare corretto che la stessa priorità venga riservata ai procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi, con una particolare attenzione per i procedimenti nei quali è stata già concessa la provvisoria esecuzione.
La stessa priorità dovrebbe essere riservata alla trattazione dei procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.
Per quanto riguarda la contrattualistica, sarebbe opportuno individuare nell’ambito della materia gli specifici settori meritevoli di particolare attenzione, sotto il profilo della maggiore rilevanza economica e sociale, come, le controversie in materia di diritto bancario e di forniture di merci.
Per quanto riguarda il criterio del valore, considerata la realtà socio-economica e la stratificazione del contenzioso nel circondario tranese, sarebbe opportuno attribuire la priorità a tutte le cause di valore superiore ad euro 50.000,00.
Non si condivide assolutamente la decisione di rinviare la trattazione degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace in coda agli altri. Tale scelta non sembra in linea con gli obiettivi perseguiti dal legislatore, perchè inciderebbe sulla durata del procedimenti e sulla definitività della sentenza, nonché negherebbe il riesame della causa nel merito in materie nelle quali si avverte maggiormente il pregiudizio della eccessiva durata del processo ed il peso della supposta ingiustizia che promana dai provvedimenti pronunciati dal giudice di primo grado.
Il programma non esplicita le modalità della sua concreta attuazione, lasciandola alla discrezionalità del magistrato, laddove, invece, occorrerebbe individuare percorsi e metodi di razionalizzazione dei ruoli per raggiungere gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell’ufficio. La redazione obbligatoria del calendario del processo (-istituto peraltro introdotto dalla novella 2009 ma largamente disapplicato nel circondario-) e la individuazione di specifiche udienze (monocratiche e collegiali) dedicate alla trattazione dei procedimenti ai quali è stata attribuita priorità nella trattazione e definizione potrebbe costituire un metodo di lavoro
Si condivide il programma delineato per le controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria, ancorché si evidenzia l’opportunità di una più articolata specificazione delle modalità di attuazione e di controllo dello stesso.
Anche a tale riguardo non è superfluo esprimere una riserva, perché la riunione tenutasi il 28/7/2011 presso la Sezione Lavoro era stata sollecitata da questo C.O.A. e dall’Associazione dei Giuslavoristi per ricercare forme incisive di soluzione di antiche problematiche organizzative di quella sezione, che si riflettono sul servizio giustizia. In pratica, per esprimere il parere ai sensi dell’art. 37 del citato decreto legge sarebbe opportuno convocare una riunione dedicata alla redazione del programma, conoscendo però i dati statistici necessari per intervenire incisivamente sulla durata dei procedimenti e sul rendimento dell’ufficio.
La convenzione stipulata per l’espletamento del primo anno di pratica forense dovrà essere integrata alla luce della prescrizione dell’art. 37 comma 4 del citato decreto legge, che prevede “il previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria”.
Quanto precede costituisce il parere richiesto al presidente del C.O.A. ai sensi dell’art. 37 D.L. 98/2011, ed auspica che la prossima riunione avente lo stesso oggetto possa essere preannunciata con maggiore anticipo, mettendo a disposizione i dati statistici opportuni per la formulazione di un parere ispirato alla efficienza del sistema ed alla celere definizione delle controversie.
Il Presidente
avv. Francesco Logrieco